Sui prestiti tra privati, partiamo con un chiarimento, sono leciti in Italia, sempre che siano erogati con carattere occasionale e non abituale, stando alla sentenza della Corte di Cassazione n.2404 del 2010. Questo significa che un cittadino italiano ha facoltà di prestare denaro a un altro privato, anche a scopo di lucro, sempre che ciò non avvenga all’interno di una pratica abituale, altrimenti la sua attività sarebbe considerata bancaria a tutti gli effetti e di conseguenza sanzionata, dato che nel nostro paese possono svolgere attività bancaria solo gli istituti di credito autorizzati dalla Banca d’Italia e in possesso dei requisiti richiesti.
Per intenderci, posso anche prestare un certo quantitativo di euro a un amico o un parente in difficoltà nel corso dell’anno, ma se durante di esso lo faccio con 10, 20 o 30 persone, ricado in un’attività illecita. Altra limitazione, i tassi di interesse. Per fare in modo che non si incorra nel reato di usura, è necessario che gli interessi applicati al prestito su base annua non siano superiori a quelli limite elencati dalla Banca d’Italia con cadenza trimestrale, tenendo conto della tipologia del finanziamento.
Chiarito, dunque, che a certe condizioni è possibile prestarsi denaro tra privati, vediamo adesso quali caratteristiche debba possedere la scrittura privata del contratto di finanziamento. Anche in questo caso appare necessaria una precisazione. La scrittura privata non è obbligatoria, ossia non ha validità ad substantiam, perché posso prestare denaro anche senza provvedere alla registrazione del contratto. Tuttavia, è fortemente consigliato dare origine a una scrittura privata per le seguenti ragioni.
-Perché l’Agenzia delle Entrate ha da tempo accesso a tutti i conti correnti, le cui movimentazioni e i saldi periodici vengono segnalati automaticamente al centralone del Fisco dalle banche. Ora, se Tizio presta una somma di denaro a Caio, attraverso un bonifico, potrebbe accadere che gli agenti del Fisco non riescano a capire la natura di questa movimentazione di denaro, sospettando che si tratti di attività illecita o sfuggente alle tasse, sanzionando sia chi la ha erogata che chi la ha ricevuta. Con la scrittura privata ci si mette al sicuro, in quanto la movimentazione di denaro avrebbe una causale giustificata dal contratto registrato.
-Tutela le parti, visto che in essa sono fissate le condizioni della restituzione della somma .
I prestiti tra privati sono regolati dall’art.1813 del Codice Civile, che recita che Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto che riassume le caratteristiche salienti del prestito o mutuo tra privati deve contenere i seguenti dati, estremi dei contraenti, modalità e scadenze della restituzione, la causale del prestito, le eventuali penali per i casi di ritardo nei pagamenti, gli eventuali interessi da corrispondere in ragione dell’anno.
Il contratto deve essere firmato dai contraenti in ogni pagina e in calce e deve possedere una data certa. Per farlo, basta recarsi in un qualsiasi ufficio postale e farsi timbrare allo sportello ogni singolo foglio del contratto. Infine, al contratto tra privati devono essere allegate le copie dei documenti di identità dei contraenti, dei loro codici fiscali e una copia di quietanza per il caso di pagamento in contanti. Online sono scaricabili diversi modelli che possono benissimo essere presi a riferimento per stipulare la propria scrittura, inserendo negli appositi spazi i dati specifici del prestito e delle parti contraenti.
Per quanto abbiamo visto con l’art.1813 c.c., non si parla espressamente degli interessi, ovvero si presuppone che il prestito sia corrisposto a titolo gratuito, ma è anche possibile che, invece, chi lo eroga lo faccia a titolo oneroso. In questo caso, vanno evidenziati gli interessi applicati. Il creditore, ovvero chi li percepirà, è tenuto a dichiararli con la denuncia dei redditi, utilizzando il Modello Unico, Persone fisiche, Quadro RL 2. Chi li esborsa, però, non potrà detrarli dall’Irpef, contrariamente a quanto avviene con un mutuo bancario. Quindi, è necessario tenere presente anche questi aspetti fiscali, prima di affidarsi a una persona fidata per ottenere un finanziamento, perché le norme tendono a disincentivare il ricorso ai prestiti tra privati.
Nel caso di registrazione, bisogna pagare un’imposta di bollo da 16 euro per ogni quattro facciate della scrittura privata, oltre che un’imposta di registrazione del 3% sull’importo erogato, da pagarsi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Se il prestito è fruttifero, nel conteggio della base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 3% vanno computati anche gli interessi. Inoltre, se per il prestito vengono concesse garanzie da parte del debitore, si paga anche un’imposta di registro supplementare dello 0,50% sul relativo valore, oltre che un’imposta ipotecaria pari al 2% del valore del bene ipotecato. Quanto alle spese di registrazione, nel contratto deve essere indicato a carico di chi vanno, potendo stabilirne una equa suddivisione tra le parti. Risulta essere facoltativa, invece, l’indicazione delle modalità di pagamento, delle conseguenze per i casi di inadempimento contrattuale, del caso di estinzione anticipata del prestito e relativi tributi, oltre che della durata del finanziamento e delle scadenze di ciascuna rata per procedere al rimborso. Non obbligatoria è anche la specificazione che si tratti di un prestito fruttifero o meno, ma se lo è, bisogna indicare la misura degli interessi applicati.
La registrazione del contratto è obbligatoria solo quando essa riguarda una scrittura privata o contratto. In altre parole, non sussiste un obbligo qualora il prestito venga stipulato per corrispondenza, ovvero in forma epistolare, tramite l’invio di una missiva dall’una all’altra parte e il ricevente ricopi integralmente il contratto, lo firmi e lo rispedisca al mittente. Il pagamento delle spese di registrazione non è dovuto se il deposito del contratto avviene al fine di adempiere a un obbligo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, oppure sia obbligatorio per legge.
Attenzione anche a altre leggi, che, anche se non hanno a che fare direttamente con il prestito tra privati, influenzano l’erogazione. Per le norme anti riciclaggio, infatti, è vietato il pagamento in contanti di somme al di sopra dei 2.999 euro, 999 euro fino al 31 dicembre del 2015, superata la cui soglia è obbligatorio utilizzare una modalità tracciabile, ovvero fare ricorso a un assegno o un bonifico, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra l’1% e il 40% dell’importo transato.
Al fine di minimizzare i costi, se dovete prendere a prestito una somma di denaro da un privato, affidatevi a un parente o amico e redigete il contratto nella forma per corrispondenza, avendo di cura di apporvi una data certa. Trasferite il denaro con bonifico o assegno, richiamando nella causale il prestito tra privati.
Per quanto si possa sfuggire alla registrazione e tenendo conto che questa è onerosa, il consiglio è di fare le cose per bene, anche al fine di tutelarvi in sede contrattuale. Con la registrazione, le parti sono tenute al rispetto delle condizioni stipulate e, quindi, sono reciprocamente garantite per il caso di inadempienza dell’altra. Il Fisco nulla potrebbe eccepire davanti a un movimento di denaro in entrata, perché la registrazione della scrittura privata sarebbe per voi una prova della reale causale.